TELEFONIA

 

 

TELEFONIA MOBILE

Art. 4 della delibera n. 96/07/CONS emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) la quale, in attuazione dell'art. 1 comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (decreto legge Bersani).

In pratica dovranno essere "evidenziate tutte le voci che compongono l'effettivo costo per il consumatore del traffico telefonico, con prezzi riferiti ad un parametro temporale certo".

 

Articolo 4 (Telefonia mobile)

1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle proprie offerte:

a. nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore dellechiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fissenazionali, di durata di 1 e 2 minuti;

b. nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell'offerta, le tipologie di servizi edi traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonchè i limiti quantitativieventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;

c. il prezzo degli SMS.

2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1,

lettera b), ed in ogni altro casoin cui sia applicato un canone fisso periodico, l'importo mensile indicato deve essere corredato dall?indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) dichiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario aconsumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.

3. Le voci di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all?allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascunoperatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore chene faccia richiesta.

Articolo 6 (Sanzioni) 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione lesanzioni previste dall?art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Roma, 22 febbraio 2007.

E questo che segue è l'ALLEGATO A) Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in ? cent, IVA inclusa) 1 minuto 2 minuti Verso clienti proprio operatore mobile Verso clienti di altri operatori mobili Verso rete fissa nazionale Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa) Unità di misura Condizioni economiche di offerta a) Condizioni generali Denominazione offerta Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta Durata minima contratto (n.ro mesi) Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (?) Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) b) Prezzi indipendenti dal consumo Costo di attivazione del piano/opzione ? Costo una tantum ? Costo mensile ? c) Prezzi unitari Scatto alla risposta ?cent Chiamate vocali nazionali - verso clienti proprio operatore ?cent/min - verso clienti di altri operatori mobili ?cent/min - rete fissa nazionale ?cent/min Videochiamate - verso clienti proprio operatore ?cent/min - verso clienti di altri operatori mobili ?cent/min Costo invio SMS ?cent Costo invio MMS ?cent Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B) Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

 

 

MAXI BOLLETTE TELECOM: INCUBO NUMERO 70 x

Finalmente la Telecom  viene incontro alle ragioni dei consumatori.

Sotto la pressione della Campagna - stampa,  nonchè di una “pioggia” di lettere di contestazione  o di richiesta rimborso, avanzate dai consumatori, la società per le Telecomunicazioni Telecom Italia ha deciso di disabilitare “gratuitamente” i numeri 709, cioè i numeri attraverso i quali si è diffuso il fenomeno della truffa via Internet.

Al fine di ottenere la disattivazione permanente dei numeri incriminati sarà sufficiente richiederla telefonando ai numeri gratuiti 187 (per utenze residenziali) e 199 (per utenze uffici ed aziende).

Dietro le denunce – querele presentate dai consumatori, inoltre, l’Autorità Garante per i dati personali ha ribadito che l’utente  ha la possibilità di richiedere, al proprio Gestore telefonico, il dettaglio delle chiamate in uscita, compresi i numeri a tariffazione speciale.

Sarà possibile così non solo individuare con esattezza gli importi addebitati ingiustamente ma anche identificare i responsabili di tali numeri (709) nei confronti dei quali l’UBF esorta i consumatori a procedere ai sensi di legge.

Attivatevi, quindi, poiché è possibile ottenere il rimborso parziale (le chiamate dirette ai 709) della bolletta già pagata o la riduzione degli addebiti in contestazione e non ancora pagati.

Di seguito si forniscono ai consumatori alcune utili linee - guida.

 

Come prevenire la truffa?

Il collegamento è possibile solo attraverso il computer per mezzo del  modem (anche Isdn) e i dialer.

Quando, via Internet, al fine di scaricare documenti, fotografie, loghi, suonerie, filmati o brani musicali, vi viene richiesto di installare gratuitamente un software, fate attenzione !

Nei casi incriminati tale programma, una volta installato, stabilirà una nuova connessione con un numero telefonico (70*, 00*, 899*) a tariffa più alta rispetto a quella urbana, fino ad euro 6 al minuto o finanche per pochi secondi.

Sia se si sceglie di installare il programma sia se si preferisce non installarlo, consigliamo di verificare se il modem cerca di chiamare un nuovo numero telefonico a vostra insaputa.

A tal fine basterà cliccare su “accesso remoto” per verificare le istruzioni di connessione.

Sarà utile effettuare tale verifica anche nei giorni successivi.

Nel caso accertaste questa ipotesi, non esitate!  Ricorre, infatti, il reato di c.d. frode informatica ai sensi dell’art. 640 c.p., reato procedibile a querela di parte.

E' importante sapere che la vendita di servizi tramite connessione 709 è un illecito amministrativo, perseguibile a seguito di vostro esposto (art. 4, co. 1, delibera n. 9/02/Cir dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni).

 

Nel caso in cui la bolletta sia già arrivata e non sia stata ancora pagata?

1)  L’utente dovrà verificare le chiamate effettuate ed individuare quelle dirette inconsapevolmente verso i numeri incriminati (709).

2)  Dovrà sporgere denuncia querela presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni (vedi modulistica).

3)  Prima della scadenza occorrerà pagare l’importo della bolletta relativo ai numeri effettivamente chiamati, defalcando l'importo relativo alla voce internet 709.

4)  Successivamente l’utente  dovrà spedire  alla Telecom una lettera di contestazione (vd. modulistica scarica la lettera tipo)  allegando alla stessa: copia della denuncia querela da effettuarsi presso la Polizia Postale situata nella propria città e copia della ricevuta di pagamento. Questi adempimenti saranno necessario per evitare la sospensione del servizio da parte della Telecom.

 

E se il pagamento è già stato effettuato?

1)   Fatte le opportune verifiche,  sarà utile sporgere ugualmente la denuncia querela presso la Polizia  Postale.

2)  Successivamente l’utente dovrà inviare alla Telecom una richiesta per iscritto di rimborso,  trasmettendo anche copia della denuncia querela (vd. modulistica scarica la lettera tipo)

              

Nel caso di domiciliazione bancaria è importante disporne immediatamente la revoca.

 

Si fa presente che ai sensi dell’art 6 della Carta dei Servizi nonché dell’art. 17 del contratto di Telecom  Italia, l’esito del reclamo è comunicato all’utente per iscritto entro 30 giorni dal momento in cui il reclamo è presentato.

                                                                                                 


Oltre un anno fa, gran parte degli utenti TELECOM si son visti recapitare bollette salatissime a causa dell’utilizzo (involontario e inconsapevole) dei famigerati numeri 70X (dove X sta per i numeri compresi tra 0 e 9).

L’UBF, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai propri iscritti, ha predisposto una serie di consigli utili a scongiurare tale fenomeno ed ha, inoltre, messo a disposizione dei cittadini, gratuitamente, il testo della denuncia da presentare alla Polizia Postale, ed una lettera tipo da inviare alla Telecom. scarica la lettera tipo

In pratica, l’UBF ha consigliato agli utenti Telecom (destinatari di bollette con importi superiori rispetto ai consueti consumi) di verificare il motivo di tale esagerata richiesta; accertato che l’importo addebitato riguardava servizi telefonici forniti per i numeri 70X, l’utente avrebbe dovuto presentare idonea denuncia agli organi di Polizia, pagare le somme non contestate (cioè relative ai consumi realmente e volutamente effettuati, escludendo i costi relativi ai collegamenti 70X contestati), inviare, quindi, lettera di contestazione alla Telecom, allegando copia della denuncia e copia del bollettino postale di versamento delle somme riconosciute legittime.

E’ stato anche consigliato di richiedere alla Telecom, a mezzo lettera raccomandata a.r., la disabilitazione gratuita per le chiamate telefoniche verso i numeri 709, così come, del resto, già avveniva per la disabilitazione dei numeri 144 e 899. La Telecom, però, inizialmente, ha ritenuto di effettuare tali disabilitazioni addebitando agli utenti un costo pari ad €.13,63 “una tantum” e ad €.2,17 al mese. A partire dal mese di giugno 2003, l’UBF, unitamente ad altre associazioni a difesa dei consumatori, è riuscita ad ottenere dalla Telecom la disattivazione gratuita e permanente dei numeri 709.

Sono stati registrati, poi, casi in cui alcuni utenti, destinatari di queste maxi bollette, ignari dell’esistenza di una truffa, hanno comunque pagato l’intero importo richiesto.

Anche per questi utenti l’UBF ha predisposto una lettera tipo scarica la lettera tipo, al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate indebitamente, da inviare alla Telecom unitamente alla copia della denuncia presentata agli organi di Polizia ed alla copia del bollettino postale attestante l’avvenuto versamento, ovvero, copia dell’estratto conto bancario nei casi in cui il pagamento fosse evvenuto con addebito sul conto corrente bancario intestato all’utente.

A seguito dell’invio di tale richiesta, la Telecom ha comunicato all’utente di aver predisposto il richiesto rimborso e che questo sarebbe stato restituito all’utente con assegno circolare. Ha altresì precisato che “essendo tali connessioni effettuate attraverso l’utilizzo di Internet a siti con numerazione 709 - servizi a tariffazione specifica- per i quali la tariffa è fissata dall’Operatore titolare della numerazione, che, ai sensi delle delibere 10/00/CIR del 2.11.2000 e 2/03/CIR del 27.02.2003, ha richiesto a Telecom Italia la prestazione di fatturazione, gli addebiti relativi agli importi contestati saranno evidenziati all’Operatore assegnatario della numerazione, per le conseguenti azioni di natura civilistica che eventualmente intenderà intraprendere.”

In definitiva la Telecom, con la suindicata nota, ha voluto semplicemente evidenziare che l’Operatore titolare della numerazione 70X, avrebbe potuto autonomamente richiedere all’utente gli importi contestati, nelle forme previste dalla legge, nel caso in cui il servizio fornito fosse stato corretto e legittimo.

Per il momento, non ci è pervenuta alcuna segnalazione di eventuali richieste e/o pretese  da parte di questi fantomatici Operatori assegnatari della numerazione 70X.

Fino ad oggi ci risulta che molti nostri hanno già ricevuto il richiesto rimborso; sta di fatto, però, che ci sono ancora molti altri che non sono stati ancora rimborsati, l’UBF consiglia di inviare alla Telecom un sollecito di pagamento scarica la lettera tipo, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, decorsi quindici giorni dalla ricezione, ci si rivolgerà all’autorità giudiziaria per il riconoscimento di ogni proprio diritto.

Bari, 03.06.04                                                                               


"Siamo alla resa dei conti!"

Anche a nome dell’Associazione Vi ringrazio per averci scritto e/o telefonato. Per ulteriori chiarimenti potete contattarci telefonando allo 080. 5234543 o Laddove riteneste di voler essere assistiti da UBF onlus Vi informo che sarà necessaria la Vostra iscrizione all’Associazione, in linea ed in coerenza a quanto previsto dallo Statuto che potrete consultare e scaricare dal nostro sito. La modulistica, messa a disposizione gratuitamente da UBF per far valere i Vostri diritti nei confronti di Telecom SpA, è stata elaborata dal nostro avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, componente il Collegio dei Probiviri.

Bari, 03.06.03

Il Presidente

Giancarlo Ragone