CARTELLE ESATTORIALI
TASSE E TRIBUTI

 

 

CARTELLE ESATTORIALI: UBF VINCE IN TRIBUNALE

Giancarlo Ragone, Presidente dell' UBF onlus, Associazione di Difesa dei Consumatori e degli Utenti Bancari e Finanziari, annuncia che dopo il Giudice di Pace di Bari e il TAR Puglia, anche il Tribunale di Bari, in data 17 marzo 2003, ha, per la prima volta, dichiarato l'illegittimità di un fermo amministrativo di veicoli.
A ricorrere contro il fermo amministrativo praticato dalla SESIT è stato un medico barese, associato all’UBF onlus, che, con l'assistenza dei nostri avvocati, ha chiesto al Tribunale di ordinare la misura del fermo in via d'urgenza, riservandosi di agire in un secondo momento anche per il risarcimento dei danni.
"Il Dott. Ruffino, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Bari - conclude Ragone - ha accolto la richiesta del medico e, ritenendo necessario concedere tutela immediata, non rinviabile neppure per i brevi tempi tecnici occorrenti per chiamare in causa la SESIT, ha ordinato al PRA di procedere alla cancellazione del fermo al più tardi entro il giorno successivo alla notificazione del provvedimento".

Bari, 19.03.03

Segue il testo del provvedimento del Giudice.

 

TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. , depositato in data 13.03.2003 da xxxxx, avente ad oggetto la domanda di cancellazione del provvedimento di fermo di veicoli a motore disposto presso il P.R.A. dalla SESIT s.p.a., in forza di un presunto debito di complessivi euro 136.34, oltre accessori, portato da alcune cartelle esattoriali; esaminata la documentazione prodotta; ritenuto che, potendosi prima facie apprezzare tanto la giurisdizione del giudice ordinario adito quanto il fumus boni juris del ricorso (sotto i profili, specificamente dedotti, della carenza assoluta di potere in capo all’ente concessionario nel disporre il “fermo” nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli, in questione, in quanto strumentali all’attività professionale medica della ricorrente), vi sia, allo stato, il pericolo concreto che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, l’istante subisca pregiudizio grave ed irreparabile connesso alla impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio della professione; rilevato che le considerazioni suesposte valgono altresì a configurare il pregiudizio all’attuazione del provvedimento cautelare che potrebbe derivare dalla preventiva costituzione del contraddittorio e dai tempi tecnici minimi a ciò necessari; applicati gli artt. 700 e 669 sexies co.2 c.p.c.; ORDINA al Conservatore del P.R.A. di Bari di procedere immediatamente, e, comunque, non oltre il giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento a cura della parte interessata, alla cancellazione del fermo iscritto sui seguenti veicoli di proprietà di xxxxx

- motociclo xxxxx
- autovettura xxxxx

a spese della SESIT s.p.a.; FISSA l'udienza del 03.04.03 ore 10.00, per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, disponendo la notifica a cura dell’istante, alla controparte, entro il 25.03.03.

Bari, 17.03.03

Il Giudice – Antonio Ruffino


TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Oggi, 17 marzo 2003


Il commento del nostro avvocato tributarista sulla riscossione coattiva dal titolo "Natura del fermo amministrativo".

 

 

 

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