CARTELLE
ESATTORIALI: UBF VINCE IN TRIBUNALE
Giancarlo
Ragone, Presidente dell' UBF onlus, Associazione di Difesa dei Consumatori
e degli Utenti Bancari e Finanziari, annuncia che dopo il Giudice
di Pace di Bari e il TAR Puglia, anche il Tribunale di Bari, in data
17 marzo 2003, ha, per la prima volta, dichiarato l'illegittimità
di un fermo amministrativo di veicoli.
A ricorrere contro il fermo amministrativo praticato dalla SESIT è
stato un medico barese, associato all’UBF onlus, che, con l'assistenza
dei nostri avvocati, ha chiesto al Tribunale di ordinare la misura
del fermo in via d'urgenza, riservandosi di agire in un secondo momento
anche per il risarcimento dei danni.
"Il Dott. Ruffino, giudice della prima sezione civile del Tribunale
di Bari - conclude Ragone - ha accolto la richiesta del medico e,
ritenendo necessario concedere tutela immediata, non rinviabile neppure
per i brevi tempi tecnici occorrenti per chiamare in causa la SESIT,
ha ordinato al PRA di procedere alla cancellazione del fermo al più
tardi entro il giorno successivo alla notificazione del provvedimento".
Bari, 19.03.03
Segue
il testo del provvedimento del Giudice.
TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DESIGNATO
Letto
il ricorso ex art. 700 c.p.c. , depositato in data 13.03.2003 da xxxxx,
avente ad oggetto la domanda di cancellazione del provvedimento di
fermo di veicoli a motore disposto presso il P.R.A. dalla SESIT s.p.a.,
in forza di un presunto debito di complessivi euro 136.34, oltre accessori,
portato da alcune cartelle esattoriali; esaminata la documentazione
prodotta; ritenuto che, potendosi prima facie apprezzare tanto la
giurisdizione del giudice ordinario adito quanto il fumus boni juris
del ricorso (sotto i profili, specificamente dedotti, della carenza
assoluta di potere in capo all’ente concessionario nel disporre
il “fermo” nonché della non assoggettabilità ad esecuzione
dei veicoli, in questione, in quanto strumentali all’attività
professionale medica della ricorrente), vi sia, allo stato, il pericolo
concreto che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via
ordinaria, l’istante subisca pregiudizio grave ed irreparabile
connesso alla impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei
beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento
sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio della professione;
rilevato che le considerazioni suesposte valgono altresì a configurare
il pregiudizio all’attuazione del provvedimento cautelare che
potrebbe derivare dalla preventiva costituzione del contraddittorio
e dai tempi tecnici minimi a ciò necessari; applicati gli artt. 700
e 669 sexies co.2 c.p.c.; ORDINA al Conservatore del P.R.A. di Bari
di procedere immediatamente, e, comunque, non oltre il giorno successivo
alla notificazione del presente provvedimento a cura della parte interessata,
alla cancellazione del fermo iscritto sui seguenti veicoli di proprietà
di xxxxx
- motociclo xxxxx
-
autovettura xxxxx
a spese della SESIT s.p.a.; FISSA l'udienza del 03.04.03 ore 10.00,
per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, disponendo
la notifica a cura dell’istante, alla controparte, entro il
25.03.03.
Bari, 17.03.03
Il Giudice – Antonio Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Oggi, 17 marzo 2003