B.O.T.:
le aspettative al rialzo dei tassi di interesse rendono ancora più allettanti
gli investimenti nei buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.)
Ritorna
l'antico fascino del B.O.T. ed il merito è soprattutto dei rendimenti
che sono in continua risalita negli ultimi due anni.
Oggi il tasso di inflazione
è pari a 1,5% circa, mentre il rendimento lordo dei B.O.T.
a 12 mesi è salito al 4,17% (3,35% al netto di tasse e commissioni
bancarie di acquisto). Questi rendimenti sono molto allettanti!
Chi avesse investito 100 euro in un B.O.T.
annuale, nel maggio 2004, con i successivi rinnovi a ogni scadenza,
avrebbe conseguito un gruzzolo di 105,82 euro, pari all’1,9% annuo, al
netto di ritenute e costi bancari!
Perdono
la sfida con i B.O.T., anche i pronti contro termine
ed i buoni fruttiferi postali, che negli
ultimi 36 mesi hanno registrato un rendimento annualizzato rispettivamente
del 1,84% e dell'1,72%. Anche i fondi monetari e i fondi
obbligazionari hanno registrato rispettivamente una performance
media dell' 1,62% e dell'1,33%, dovuta principalmente
ai bassi tassi d'interesse ed alle elevate commissioni di gestione.
Per mirare a rendimenti più alti, occorre
quindi rassegnarsi ad investimenti più rischiosi ed esporsi
all’incertezza dei mercati azionari ovvero al rischio credito di
obbligazioni societarie o dei Paesi emergenti. Ma i fantasmi della
bolla internet e delle crisi Cirio, Parmalat e Argentina, si aggirano
ancora tra i risparmiatori!!
Stanco
così le cose mi permetto di dare due consigli:
1)
visto che il ciclo al rialzo
dei tassi d’interesse in Europa non è ancora terminato –
si pensi che entro la fine del 2007 sono previsti due aumenti del
tasso d'interesse da parte della Banca Centrale Europea, uno a giugno
e l'altro entro la fine dell’anno, portando così l'attuale
tasso al 4,25% - per il piccolo investitore risulterà ancora più
conveniente investire in B.O.T. di durata breve (3,6 mesi) onde beneficiare
delle successive nuove emissioni con più alto rendimento, in quanto
le stesse incorporeranno le aspettative di rialzo dei tassi di interesse.
2)
l'investitore che intende
acquistare un B.O.T. è bene che si informi preventivamente anche sulle
spese di gestione, sia del conto corrente che del
dossier titoli, onde evitare che il maggior rendimento
conseguito con l’acquisto del titolo di Stato venga eroso dalle
alte commissioni bancarie di tenuta conto.
Dott. Ferruccio Solari
Promotore finanziario e
Consulente di UBF
MUTUI: siglato accordo tra ABI e Associazioni dei Consumatori -
02/05/2007
Raggiunto l'accordo
tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori sulla determinazione del
livello delle misure massime per l'estinzione dei mutui in essere, come
previsto dalla legge sulle liberalizzazioni recentemente approvata.
IN DETTAGLIO LA MISURA
MASSIMA PER L'ESTINZIONE SARÀ:
per i contratti di mutuo
a tasso variabile:
NON
SOLO ANATOCISMO – NON SOLO CASSAZIONE
e attenti ai "demagoghi" che pubblicano i “moduletti” sui
giornali per i rimborsi
di Giancarlo Ragone
Dopo la pubblicazione della
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 2l095 del 7 ottobre — 4 novembre 2004,
con cui viene sancita definitivamente la nullità delle clausole di capitalizzazione
trimestrali degli interessi bancari (anatocismo) operate sui conti correnti,
molti utenti bancari hanno manifestato il loro proposito di rivendicare
la restituzione di somme indebitamente corrisposte a tale titolo alle
banche con cui hanno intrattenuto – o intrattengono -rapporti di conto
corrente.
ATTENZIONE: limitarsi
a richiedere genericamente la restituzione degli interessi anatocistici
– a proposito, pensate davvero che basti un semplice "moduletto"
come quello pubblicato sui giornali da altre associazioni dei consumatori?
- comporta la rinuncia a ben altrettante cospicue richieste di restituzione
da opporre alle banche e il grave rischio di perdere tempo nella ricerca
di recuperare in via bonaria solo una piccola parte di ciò a cui si
ha diritto, cioè gli interessi sugli interessi (anatocismo).
Diversa, infatti, l’iniziativa portata
avanti dai nostri legali, Domenico Sollazzo, vice Presidente di UBF,
ed in particolare Angelo Ragone: è il caso di una società e dei suoi
fideiussori condannati con decreto ingiuntivo a restituire ad una banca
la somma di £ 150.000.000 aggiornata con interessi trimestrali,
anche al tasso del 19%, che si sono visti riconoscere una riduzione
della pretesa a poco meno di € 15.000,00, senza dover corrispondere
alcun tipo di capitalizzazione e già comprensiva di interessi, il cui
calcolo è stato limitato al tasso legale (Sentenza
Tribunale di Melfi n. 383, 21 agosto 2004).
Tanto perché, oltre alle richieste di revisione dell’indebito calcolo
anatocistico, la società ha eccepito alla banca la nullità e invalidità
sia dalle c.d. clausole interessi passivi uso piazza (conteggiati —
ed è questa una voce ben più “pesante” dell’anatocismo - ad un tasso
che supera anche la misura del 19%), sia della commissione di massimo
scoperto.
Il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 383 del 21 agosto 2004,
ha accolto la tesi del nostro avvocato Angelo Ragone, secondo cui se
non è contrattualmente previsto il tasso iniziale per la determinazione
degli interessi passivi, il calcolo (e la richiesta) che la banca compie
è nullo, perché tale tasso è indeterminato ed indeterminabile; così
pure indeterminata ed indeterminabile è qualsiasi variazione operata,
nel prosieguo del rapporto bancario, che parte da tale tasso indeterminabile.
Cade, così, la richiesta della banca sia di interessi determinanti con
il generico e non quantificabile “uso piazza”, sia di altrettanti non
calcolabili (perché non contrattualmente concordato) commissioni di
massimo scoperto.
Ancora più clamorosa risulta essere questa
sentenza del Tribunale di Melfi, dal momento che riduce drasticamente
la pretesa della banca (da Lire 150.000.000 ad Euro 15.000,00!), considerato
che il rapporto preso in esame è durato circa sette anni.
Il Tribunale di Melfi ha, altresì, ritenuto inapplicabile qualunque
forma di capitalizzazione (semestrale o annuale) degli interessi
anatocistici, vista la loro nullità.
Da ultimo è interessante segnalare quanto ha deciso il Giudice circa
i limiti della responsabilità dei fideiussori: se la banca non ha provveduto
ad aggiornare le fideiussioni “omnibus” dopo centoventi giorni dall’entrata
in vigore della legge sulla trasparenza del 1992, il fideiussore si
limita automaticamente a rispondere solo degli importi maturati fino
al 1992.
UBF invita, pertanto, gli utenti bancari,
i correntisti, a non accontentarsi di richiedere la ripetizione delle
somme per il solo anatocismo, ma anche la restituzione degli interessi
uso piazza o c.d. interessi ultralegali, delle commissioni di massimo
scoperto e di altri balzelli.
COME STANNO LE COSE
Cari
amici, tenete conto che questa vicenda riguarda la restituzione di circa
60 milardi di Euro che le banche, in Italia, dovranno restituire a circa
una decina di milioni di utenti bancari. In Puglia si prevedono oltre
un milione di utenti bancari che pretenderanno, legittimamente, circa
due miliardi e mezzo di Euro indietro.
La questione, quindi, non è facile e per questo occorrono pacatezza
e massima responsabilità. Le banche sono aziende, e certamente questa
Sentenza della Corte di Cassazione, già preceduta da numerose
altre sentenze di tribunali e di Giudici di Pace, ha inflitto un durissimo
colpo finanziario al sistema bancario nella sua globalità, nessuna esclusa:
dalle banche di interesse nazionale, alle banche locali e popolari,
fino alle Casse di Credito Cooperativo.
Pertanto non sarà facile riottenere i quattrini: le banche, inevitabilmente,
resisteranno e prenderanno tempo.
Per cosa? Forse anche per aspettare un altro "decreto salvabanche",
sponsorizzato da influenti lobby politiche filobancarie.
Nel frattempo state bene attenti anche a quanti vi prospettano la facile
restituzione dei soldi attraverso moduletti da compilare e da trasmettere
alle banche, pubblicati sui giornali e sui siti internet.
E attenti, pure, ai "tiraggi" di invito a partecipare a "cause
collettive" da intraprendersi. La verità è un'altra:
purtroppo in Italia non è ancora possibile avviare cause collettive
perchè non vi è ancora una legge, in tal senso, varata
dal Parlamento. Pertanto le cause dovranno essere avviate singolarmente.
CHE
FARE ALLORA?
Occorre indirizzare
alle banche delle richieste ben precise. Altrimenti le banche vi risponderanno:
“ Mi stai chiedendo di restituirti dei soldi: ma quanti soldi!?”.
Per ricalcolare, allora, quanto le banche via hanno indebitamente
trattenuto o addebitato dai/sui vostri conti correnti, sono necessari:
contratto di apertura di conto corrente e comunicazione di conferimento
del fido, cioè dello scoperto di conto corrente, che la banca
vi ha concesso. Ricordate che se nel frattempo questi documenti sono
andati persi possono essere richiesti.
Secondo affermazioni a mezzo stampa e
tv di alcune associazioni di difesa dei consumatori (in particolare
quelle che sui giornali hanno pubblicato i “moduletti” per la richiesta
di rimborso), risulterebbero necessari invece gli estratti conto. Ciò
non è assolutamente necessario perchè nel caso di avvio
della causa nei confronti delle banche sarà il Giudice a richiedere
gli estratti conto alla banca tramite un perito da lui nominato, il
quale sarà incaricato di ricalcolare tutte le somme addebitatevi
dalla stessa banca. Pertanto è inutile rivolgersi a commercialisti
per richiedere questi ricalcoli, peraltro costosi.
UBF sostiene,inoltre, inequivocabilmente, che devono essere le banche,
a propria cura e spese, a ricalcolare gli importi imputabili al maltolto.
Se non lo fanno, le banche possono essere citate già solo per questo.
Infine, circa le possibilità e modalità
di recupero delle vostre somme, UBF vi assicura, come sempre, solidarietà
ed adeguata assistenza: anche in memoria di centinaia di migliaia di
imprenditori, nel frattempo dichiarati falliti o comunque stritolati
dall’ingordigia delle banche (adesso finalmente potranno essere risarciti),
e di decine di migliaia di famiglie messe in ginocchio da un sistema,
quello bancario, rivelatosi cinico nel pretendere e ingeneroso nel dare:
pensiamo a coloro i quali, tra gli utenti bancari e risparmiatori, con
i conti in nero, prendevano gli interessi 1 volta all’anno, e
a quegli altri che, con i conti in rosso, pagavano gli interessi
ogni tre mesi.
Chi ha scordato il trattamento di funzionari e "direttorini"
che con arroganza minacciavano crudeli revoche di fido entro 24 ore?
O quando, ancora, alle vostre richieste di chiarimenti o di reclamo,
minacciavano "ritorsioni" del tipo "Amico: non insistere...
altrimenti ti metto a sofferenza!".
E a tantissimi altri, che si sono visti ingannare, e saccheggiare dei
propri risparmi da certe banche, banchieri e “capitani d’industria”
senza scrupoli. Purtroppo, approfittando del “sonno” degli Organismi
di Vigilanza.
Il
Presidente UBF Giancarlo Ragone
BANCA 121/MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Molti
risparmiatori si trovano nella situazione di aver sottoscritto dal 2000
un contratto My Way/4You/121 Performance/121 Soluzione Futuro ecc… con
il Monte dei Paschi di Siena (già Banca 121 o Banca del Salento) a causa
del quale sono costretti a versare nelle casse della banca rate mensili
di diverse decine di euro senza conoscere effettivamente i rischi di
tale operazione.
I risparimatori credendo di aver costituito una sorta di salvadanaio
a scopi strettamente previdenziali con la possibilità di estinguere
tale rapporto in qualunque momento senza alcuna penalità, in realtà,
non si sono accorti che la Banca gli ha rifilato ben altro tipo di prodotto.
Si tratta, infatti, di un vero e proprio mutuo di durata quindicennale/trentennale,
segnalato alle Centrali dei Rischi che vincola il sottoscrittore all'acquisto
di titoli negoziati o collocati dalla medesima azienda di banca (in
pieno conflitto di interessi). Il contratto, inoltre, non consente di
recedere anticipatamente, se non accettando di subire considerevoli
perdite finanziarie (penali).
Di seguito si riportano le difformità e gli abusi più
evidenti compiuti, circa i prodotti ex banca 121/Monte dei Paschi di
Siena, in contrasto a quanto in
particolare l'art. 21 del Tuf afferma:
"Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti
abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse
dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti
di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare
comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee
ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati".
Tali concetti vengono ribaditi nell'art. 28 comma 1, lett. a) del Regolamento
n. 11522/98, secondo il quale prima dell'inizio della prestazione dei
servizi di investimento e accessori "gli intermediari autorizzati devono
chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia
di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria,
i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al
rischio".
Nel caso dei prodotti finanziari ex banca 121, quindi, nessun accorgimento
in tal senso è stato preso dalla Banca che, nonostante l'inesperienza
finanziaria dei risparmiatori, non ha esitato a rivolgere agli stessi
un prodotto altamente rischioso e non corrispondente al profilo dei
richiedenti. A tale grave irregolarità deve aggiungersi l'inadeguatezza
dell'operazione anche ai sensi dell'art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98
in considerazione della sua dimensione (molto spesso ci troviamo di
fronte a prestiti di diverse decine di milioni di vecchie lire!), della
natura altamente rischiosa dei titoli prescelti (dalla Banca) e della
circostanza che i clienti sono investitori non professionali.
Peraltro la banca risulta manchevole di adeguata valutazione circa la
convenienza o meno dell'operazione: dai citati artt. 28 e 29 del regolamento
Consob n. 11522/98 si evince che gli intermediari hanno l'obbligo di
consigliare operazioni (se non "su misura", per lo meno) adatta all'investitore
e, comunque, devono astenersi dal compiere operazioni totalmente inadeguate.
La violazione del principio della trasparenza è stata anche rilevata
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che con provvedimento
n. 11792 del 6 marzo 2003 ha stabilito che la campagna per il lancio
dei prodotti My Way-4you-121 Perfomance costituisce una forma di "pubblicità
ingannevole" e ne ha vietato la diffusione. L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato spiega che "121 Performance" , "My Way" e
"4you" vengono offerti come prodotti di investimento con versamenti
mensili di modesta entità a basso rischio, che il risparmiatore associa
ai "piani di accumulo dei fondi comuni". In realtà, insieme ai suindicati
prodotti ai clienti viene richiesta la sottoscrizione, come già
detto, di un contratto di mutuo; nella pubblicità, infatti, "non
si ravvisa alcun elemento in grado di informare correttamente il risparmiatore
che ignaro, nel concreto, sottoscrive un contratto di finanziamento".
I messaggi, quindi, sono "fuorvianti", perché "il consumatore può subire
un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta nell'aspettativa
di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo
sottoscrivere anche un contratto di finanziamento"; in pratica il cliente
si convince che le piccole somme mensili siano destinate al risparmio,
mentre invece servono a rimborsare il prestito iniziale che la banca
investe nei mercati finanziari.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, riteniamo che i presupposti per
adire l'autorità giudiziaria e chiedere la nullità e/o l'annullabilità
del contratto sottoscritto con relativa restituzione del maltolto
certamente non mancano.
Il primo passo da compiere è, in mancanza di documentazione sottoscritta,
quello di inviare alla banca una lettera raccomandata (indirizzata in
copia per conoscenza a Consob, Banca d'Italia e UBF) con la quale si
richiede copia dei contratti e dei documenti sottoscritti. La banca
è vincolata a consegnare tale documentazione in forza della seguente
disposizione di Legge: "gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente
a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti
e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano" (L'art. 28, comma
5 del regolamento CONSOB 11522/98).
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