BANCHE
MUTUI: siglato accordo tra ABI e Ass. Consumatori

 

B.O.T.: le aspettative al rialzo dei tassi di interesse rendono ancora più allettanti gli investimenti nei buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.)

Ritorna l'antico fascino del B.O.T. ed il merito è soprattutto dei rendimenti che sono in continua risalita negli ultimi due anni.

Oggi il tasso di inflazione è pari a 1,5% circa, mentre il rendimento lordo dei B.O.T. a 12 mesi è salito al 4,17% (3,35% al netto di tasse e commissioni bancarie di acquisto). Questi rendimenti sono molto allettanti!

Chi avesse investito 100 euro in un B.O.T. annuale, nel maggio 2004, con i successivi rinnovi a ogni scadenza, avrebbe conseguito un gruzzolo di 105,82 euro, pari all’1,9% annuo, al netto di ritenute e costi bancari!

Perdono la sfida con i B.O.T., anche i pronti contro termine ed i buoni fruttiferi postali, che negli ultimi 36 mesi hanno registrato un rendimento annualizzato rispettivamente del 1,84% e dell'1,72%. Anche i fondi monetari e i fondi obbligazionari hanno registrato rispettivamente una performance media dell' 1,62% e dell'1,33%, dovuta principalmente ai bassi tassi d'interesse ed alle elevate commissioni di gestione.

Per mirare a rendimenti più alti, occorre quindi rassegnarsi ad investimenti più rischiosi ed esporsi all’incertezza dei mercati azionari ovvero al rischio credito di obbligazioni societarie o dei Paesi emergenti. Ma i fantasmi della bolla internet e delle crisi Cirio, Parmalat e Argentina, si aggirano ancora tra i risparmiatori!!

Stanco così le cose mi permetto di dare due consigli:

1)      visto che il ciclo al rialzo dei tassi d’interesse in Europa non è ancora terminato – si pensi che entro la fine del 2007 sono previsti due aumenti del tasso d'interesse da parte della Banca Centrale Europea, uno a giugno e  l'altro entro la fine dell’anno, portando così l'attuale tasso al 4,25% - per il piccolo investitore risulterà ancora più conveniente investire in B.O.T. di durata breve (3,6 mesi) onde beneficiare delle successive nuove emissioni con più alto rendimento, in quanto le stesse incorporeranno le aspettative di rialzo dei tassi di interesse.

2)      l'investitore che intende acquistare un B.O.T. è bene che si informi preventivamente anche sulle spese di gestione, sia del conto corrente che del dossier titoli, onde evitare che il maggior rendimento conseguito con l’acquisto del titolo di Stato venga eroso dalle alte commissioni bancarie di tenuta conto.

Dott. Ferruccio Solari
Promotore finanziario e Consulente di UBF

 


MUTUI: siglato accordo tra ABI e Associazioni dei Consumatori - 02/05/2007

Raggiunto l'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori sulla determinazione del livello delle misure massime per l'estinzione dei mutui in essere, come previsto dalla legge sulle liberalizzazioni recentemente approvata.

IN DETTAGLIO LA MISURA MASSIMA PER L'ESTINZIONE SARÀ:

per i contratti di mutuo a tasso variabile:

  • 0,50 punto percentuali
  • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

    per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001

  • 0,50 punti percentuali
  • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

       per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000

  • 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
  • 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
  • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo
  • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.


    L'accordo determina anche l'introduzione di una clausola di salvaguardia per qui mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l'intesa.

    In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l’ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.
    Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.

    Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile.


    fonte: dal comunicato stampa dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana)

 

NON SOLO ANATOCISMO – NON SOLO CASSAZIONE
e attenti ai "demagoghi" che pubblicano i “moduletti” sui giornali per i rimborsi
di Giancarlo Ragone

Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2l095 del 7 ottobre —  4 novembre 2004, con cui viene sancita definitivamente la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrali degli interessi bancari (anatocismo) operate sui conti correnti, molti utenti bancari hanno manifestato il loro proposito di rivendicare la restituzione di somme indebitamente corrisposte a tale titolo alle banche con cui hanno intrattenuto – o intrattengono -rapporti di conto corrente. 

ATTENZIONE: limitarsi a richiedere genericamente la restituzione degli interessi anatocistici – a proposito, pensate davvero che basti un semplice "moduletto" come quello pubblicato sui giornali da altre associazioni dei consumatori? - comporta la rinuncia a ben altrettante cospicue richieste di restituzione da opporre alle banche e il grave rischio di perdere tempo nella ricerca di recuperare in via bonaria solo una piccola parte di ciò a cui si ha diritto, cioè gli interessi sugli interessi (anatocismo).

Diversa, infatti, l’iniziativa portata avanti dai nostri legali, Domenico Sollazzo, vice Presidente di UBF, ed in particolare Angelo Ragone: è il caso di una società e dei suoi fideiussori condannati con decreto ingiuntivo a restituire ad una banca la somma di  £ 150.000.000 aggiornata con interessi trimestrali, anche al tasso del 19%, che si sono visti riconoscere una riduzione della pretesa a poco meno di € 15.000,00, senza dover corrispondere alcun tipo di capitalizzazione e già comprensiva di interessi, il cui calcolo è stato limitato al tasso legale (Sentenza Tribunale di Melfi n. 383, 21 agosto 2004).
Tanto perché, oltre alle richieste di revisione dell’indebito calcolo anatocistico, la società ha eccepito alla banca la nullità e invalidità sia dalle c.d. clausole interessi passivi uso piazza (conteggiati — ed è questa una voce ben più “pesante” dell’anatocismo - ad un tasso che supera anche la misura del 19%), sia della commissione di massimo scoperto.

Il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 383 del 21 agosto 2004, ha accolto la tesi del nostro avvocato Angelo Ragone, secondo cui se non è contrattualmente previsto il tasso iniziale per la determinazione degli interessi passivi, il calcolo (e la richiesta) che la banca compie è nullo, perché tale tasso è indeterminato ed indeterminabile; così pure indeterminata ed indeterminabile è qualsiasi variazione operata, nel prosieguo del rapporto bancario, che parte da tale tasso indeterminabile.
Cade, così, la richiesta della banca sia di interessi determinanti con il generico e non quantificabile “uso piazza”, sia di altrettanti non calcolabili (perché non contrattualmente concordato) commissioni di massimo scoperto.

Ancora più clamorosa risulta essere questa sentenza del Tribunale di Melfi, dal momento che riduce drasticamente la pretesa della banca (da Lire 150.000.000 ad Euro 15.000,00!), considerato che il rapporto preso in esame è durato circa sette anni.
Il Tribunale di Melfi ha, altresì, ritenuto inapplicabile qualunque forma di capitalizzazione (semestrale o annuale) degli interessi anatocistici, vista la loro nullità.

Da ultimo è interessante segnalare quanto ha deciso il Giudice circa i limiti della responsabilità dei fideiussori: se la banca non ha provveduto ad aggiornare le fideiussioni “omnibus” dopo centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge sulla trasparenza del 1992, il fideiussore si limita automaticamente a rispondere solo degli importi maturati fino al 1992.

UBF invita, pertanto, gli utenti bancari, i correntisti, a non accontentarsi di richiedere la ripetizione delle somme per il solo anatocismo, ma anche la restituzione degli interessi uso piazza o c.d. interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di altri balzelli.

 

COME STANNO LE COSE

Cari amici, tenete conto che questa vicenda riguarda la restituzione di circa 60 milardi di Euro che le banche, in Italia, dovranno restituire a circa una decina di milioni di utenti bancari. In Puglia si prevedono oltre un milione di utenti bancari che pretenderanno, legittimamente, circa due miliardi e mezzo di Euro indietro.
La questione, quindi, non è facile e per questo occorrono pacatezza e massima responsabilità. Le banche sono aziende, e certamente questa Sentenza della Corte di Cassazione, già preceduta da numerose altre sentenze di tribunali e di Giudici di Pace, ha inflitto un durissimo colpo finanziario al sistema bancario nella sua globalità, nessuna esclusa: dalle banche di interesse nazionale, alle banche locali e popolari, fino alle Casse di Credito Cooperativo.

Pertanto non sarà facile riottenere i quattrini: le banche, inevitabilmente, resisteranno e prenderanno tempo.
Per cosa? Forse anche per aspettare un altro "decreto salvabanche", sponsorizzato da influenti lobby politiche filobancarie.
Nel frattempo state bene attenti anche a quanti vi prospettano la facile restituzione dei soldi attraverso moduletti da compilare e da trasmettere alle banche, pubblicati sui giornali e sui siti internet.
E attenti, pure, ai "tiraggi" di invito a partecipare a "cause collettive" da intraprendersi. La verità è un'altra: purtroppo in Italia non è ancora possibile avviare cause collettive perchè non vi è ancora una legge, in tal senso, varata dal Parlamento. Pertanto le cause dovranno essere avviate singolarmente.


CHE FARE ALLORA?

Occorre indirizzare alle banche delle richieste ben precise. Altrimenti le banche vi risponderanno: “ Mi stai chiedendo di restituirti dei soldi: ma quanti soldi!?”.

Per ricalcolare, allora, quanto le banche via hanno indebitamente trattenuto o addebitato dai/sui vostri conti correnti, sono necessari: contratto di apertura di conto corrente e comunicazione di conferimento del fido, cioè dello scoperto di conto corrente, che la banca vi ha concesso. Ricordate che se nel frattempo questi documenti sono andati persi possono essere richiesti.

Secondo affermazioni a mezzo stampa e tv di alcune associazioni di difesa dei consumatori (in particolare quelle che sui giornali hanno pubblicato i “moduletti” per la richiesta di rimborso), risulterebbero necessari invece gli estratti conto. Ciò non è assolutamente necessario perchè nel caso di avvio della causa nei confronti delle banche sarà il Giudice a richiedere gli estratti conto alla banca tramite un perito da lui nominato, il quale sarà incaricato di ricalcolare tutte le somme addebitatevi dalla stessa banca. Pertanto è inutile rivolgersi a commercialisti per richiedere questi ricalcoli, peraltro costosi.


UBF sostiene,inoltre, inequivocabilmente, che devono essere le banche, a propria cura e spese, a ricalcolare gli importi imputabili al maltolto. Se non lo fanno, le banche possono essere citate già solo per questo. 

Infine, circa le possibilità e modalità di recupero delle vostre somme, UBF vi assicura, come sempre, solidarietà ed adeguata assistenza: anche in memoria di centinaia di migliaia di imprenditori, nel frattempo dichiarati falliti o comunque stritolati dall’ingordigia delle banche (adesso finalmente potranno essere risarciti),  e di decine di migliaia di famiglie messe in ginocchio da un sistema, quello bancario, rivelatosi cinico nel pretendere e ingeneroso nel dare: pensiamo a coloro i quali, tra gli utenti bancari e risparmiatori, con i conti in nero, prendevano gli interessi 1 volta all’anno, e a quegli altri che, con i conti in rosso, pagavano gli interessi ogni tre mesi.
Chi ha scordato il trattamento di funzionari e "direttorini" che con arroganza minacciavano crudeli revoche di fido entro 24 ore? O quando, ancora, alle vostre richieste di chiarimenti o di reclamo, minacciavano "ritorsioni" del tipo "Amico: non insistere... altrimenti ti metto a sofferenza!".
E a tantissimi altri, che si sono visti ingannare, e saccheggiare dei propri risparmi da certe banche, banchieri e “capitani d’industria” senza scrupoli. Purtroppo, approfittando del “sonno” degli Organismi di Vigilanza.

 Il Presidente UBF Giancarlo Ragone

 



BANCA 121/MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Molti risparmiatori si trovano nella situazione di aver sottoscritto dal 2000 un contratto My Way/4You/121 Performance/121 Soluzione Futuro ecc… con il Monte dei Paschi di Siena (già Banca 121 o Banca del Salento) a causa del quale sono costretti a versare nelle casse della banca rate mensili di diverse decine di euro senza conoscere effettivamente i rischi di tale operazione.

I risparimatori credendo di aver costituito una sorta di salvadanaio a scopi strettamente previdenziali con la possibilità di estinguere tale rapporto in qualunque momento senza alcuna penalità, in realtà, non si sono accorti che la Banca gli ha rifilato ben altro tipo di prodotto.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio mutuo di durata quindicennale/trentennale, segnalato alle Centrali dei Rischi che vincola il sottoscrittore all'acquisto di titoli negoziati o collocati dalla medesima azienda di banca (in pieno conflitto di interessi). Il contratto, inoltre, non consente di recedere anticipatamente, se non accettando di subire considerevoli perdite finanziarie (penali).

Di seguito si riportano le difformità e gli abusi più evidenti compiuti, circa i prodotti ex banca 121/Monte dei Paschi di Siena, in contrasto a quanto i
n particolare l'art. 21 del Tuf afferma:

"Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati".

Tali concetti vengono ribaditi nell'art. 28 comma 1, lett. a) del Regolamento n. 11522/98, secondo il quale prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e accessori "gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio".

Nel caso dei prodotti finanziari ex banca 121, quindi, nessun accorgimento in tal senso è stato preso dalla Banca che, nonostante l'inesperienza finanziaria dei risparmiatori, non ha esitato a rivolgere agli stessi un prodotto altamente rischioso e non corrispondente al profilo dei richiedenti. A tale grave irregolarità deve aggiungersi l'inadeguatezza dell'operazione anche ai sensi dell'art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98 in considerazione della sua dimensione (molto spesso ci troviamo di fronte a prestiti di diverse decine di milioni di vecchie lire!), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti (dalla Banca) e della circostanza che i clienti sono investitori non professionali.
Peraltro la banca risulta manchevole di adeguata valutazione circa la convenienza o meno dell'operazione: dai citati artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98 si evince che gli intermediari hanno l'obbligo di consigliare operazioni (se non "su misura", per lo meno) adatta all'investitore e, comunque, devono astenersi dal compiere operazioni totalmente inadeguate.
La violazione del principio della trasparenza è stata anche rilevata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che con provvedimento n. 11792 del 6 marzo 2003 ha stabilito che la campagna per il lancio dei prodotti My Way-4you-121 Perfomance costituisce una forma di "pubblicità ingannevole" e ne ha vietato la diffusione. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spiega che "121 Performance" , "My Way" e "4you" vengono offerti come prodotti di investimento con versamenti mensili di modesta entità a basso rischio, che il risparmiatore associa ai "piani di accumulo dei fondi comuni". In realtà, insieme ai suindicati prodotti ai clienti viene richiesta la sottoscrizione, come già detto, di un contratto di mutuo; nella pubblicità, infatti, "non si ravvisa alcun elemento in grado di informare correttamente il risparmiatore che ignaro, nel concreto, sottoscrive un contratto di finanziamento". I messaggi, quindi, sono "fuorvianti", perché "il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento"; in pratica il cliente si convince che le piccole somme mensili siano destinate al risparmio, mentre invece servono a rimborsare il prestito iniziale che la banca investe nei mercati finanziari.

Per le ragioni sopra esposte, quindi, riteniamo che i presupposti per adire l'autorità giudiziaria e chiedere la nullità e/o l'annullabilità del contratto sottoscritto con relativa restituzione del maltolto certamente non mancano.
Il primo passo da compiere è, in mancanza di documentazione sottoscritta, quello di inviare alla banca una lettera raccomandata (indirizzata in copia per conoscenza a Consob, Banca d'Italia e UBF) con la quale si richiede copia dei contratti e dei documenti sottoscritti. La banca è vincolata a consegnare tale documentazione in forza della seguente disposizione di Legge: "gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano" (L'art. 28, comma 5 del regolamento CONSOB 11522/98).

 

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